DATA DI NASCITA UFFICIALE 12 febbraio 2015
“ELEA OUTDOOR”
TITOLO
I: Denominazione - Sede – Durata
Articolo 1 -
Ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383 e delle norme del codice civile in
tema di associazioni è costituita l’associazione di promozione sociale
denominata “Elea Outdoor”. L’Associazione ha sede legale in Marina di Ascea alla via A. Diaz n° 6. Essa potrà variare la
propria sede senza dover modificare il presente statuto ed, inoltre, potrà nei
modo e termini di legge, istituire sedi secondarie, amministrative, operative, succursali
e filiali. L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.
TITOLO
II: Scopo - Finalità
Articolo 2 - L’Associazione ha lo scopo di
svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi,
senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati,
ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati. E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o
di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
L’Associazione persegue finalità di utilità generale volte alla valorizzazione
del patrimonio culturale, sociale, storico e ambientale del territorio
In
particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione si
propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti
attività:
a) promuovere attività culturali e
sportive e in ambiente naturale nelle sue diverse forme espressive e attive ed
in particolare: Escursionismo, Camminate, Trekking, Canottaggio , Orienteering ,
Cicloturismo, Mountain Bike, Vela e sport nautici, Nordic Walking, Pesca
sportiva, Snorkeling, Nuoto in acque libere, Beach Volley e tutte quelle discipline
attive e culturali da esercitarsi a diretto contatto con la natura;
b) promuovere la socialità e la
cultura attraverso la valorizzazione e promozione del territorio nelle sue
diverse forme : popolare, educativa, formativa, informativa, sportiva, di spettacolo,
di utilità sociale, ricreativa e turistica;
c) organizzare servizi, corsi
d’informazione e formazione per iniziative atte al contributo e crescita
culturale e civile dei propri soci garantendo pari opportunità tra uomo e
donna.
d) favorire la conoscenza in tutti
i campi in cui si manifestano esperienze culturali e sociali, ricreative e
formative.
e) promuovere e favorire iniziative
contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di
ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione o di solitudine
che riguardano la persona.
L’Associazione potrà aderire o
affiliarsi ad altre Associazioni, Federazioni, Enti ed Organismi nazionali ed
internazionali con finalità analoghe alle proprie. Essa potrà svolgere, in
genere, tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento
dei fini che l’Associazione si propone, anche in collaborazione o in
convenzione con Enti Pubblici, Istituzioni, altre associazioni, scuole e altro,
nonché ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura e a qualsiasi
titolo compatibilmente con gli scopi della stessa. L’Associazione si avvarrà
prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita
dai propri associati per il perseguimento delle finalità istituzionali. In casi
di particolare necessità, inoltre, l’Associazione potrà assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai
propri associati. L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali,
potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e
finanziarie che riterrà opportune.
TITOLO
III: I Soci
Articolo 3 - Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche
e gli Enti, non aventi scopo di lucro, che ne condividano le finalità e che si
impegnino a realizzarle. L’Associazione garantisce una disciplina uniforme dei
rapporti associativi, ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati.
Articolo 4 - Ai fini dell’adesione
all’Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta al
Consiglio Direttivo, impegnandosi ad accettare l’atto costitutivo, lo statuto,
eventuali regolamenti interni, nonché le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la
maggiore età deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci. Sull’accoglimento
della domanda di ammissione a socio delibera il Consiglio Direttivo. L’eventuale
rigetto della domanda dovrà essere motivata e comunicata all’aspirante socio,
che ha la facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla comunicazione,
ricorso all’Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in via definitiva nella
sua prima convocazione ordinaria. In caso di accoglimento della domanda di
ammissione, previo versamento della quota d’iscrizione e della quota
associativa, verrà effettuata l’iscrizione nel libro dei soci ed il richiedente
acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. Al
nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale. È fatto espresso divieto di
associare temporaneamente.
Articolo 5 - Tutti i soci, in regola con il
versamento della quota associativa, riceveranno una tessera sociale che
costituisce il documento giustificativo per il godimento dei diritti sociali. La
qualifica di socio dà diritto:
a) a frequentare i locali dell’Associazione
o, in alternativa, quelli ove siano organizzate attività istituzionali;
b) a partecipare alla vita
associativa e a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dall’Associazione;
c) a riunirsi in Assemblea per
discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
d) a discutere ed approvare il
rendiconto di gestione annuale;
e) ad eleggere ed essere eletti
membri degli organismi sociali.
Articolo 6 - I Soci sono tenuti:
a) all’osservanza dello Statuto,
degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente
assunte dagli organi associativi;
b) a contribuire con costanza
operativa, intellettuale, materiale ed economica, al
raggiungimento
degli scopi sociali dell’Associazione;
c) al versamento della quota
d’iscrizione e del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi
di attività;
d) ad integrare, qualora
necessario, la cassa sociale, attraverso versamenti di quote straordinarie per
eventi straordinari;
e) a mantenere irreprensibile
condotta civile e morale all’interno dei locali dell’Associazione.
Articolo 7 - La qualifica di Socio si perde:
a) per recesso;
b) per esclusione;
c) per mancato versamento della
quota associativa annuale;
d) per causa di morte;
e) per estinzione della persona
giuridica o Ente.
Le
dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo con la restituzione della tessera sociale. La perdita della qualifica
di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto a partire dalla
annotazione sul libro dei soci. Il Consiglio Direttivo potrà intraprendere azione
disciplinare nei confronti del socio mediante richiamo verbale e/o scritto,
sospensione temporanea ed esclusione.
Le azioni
disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle
disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle
deliberazioni degli organi sociali;
b) che svolga o tenti di svolgere
attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) che, in qualsiasi momento,
arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali,
all’Associazione;
d) che, durante le Assemblee, si
renda promotore direttamente e/o indirettamente di gravi disordini;
e) che si renda indesiderabile all’Associazione
a causa di comportamenti scorretti ripetuti;
f) che si appropri indebitamente
dei fondi sociali, atti, documenti o di quant’altro di proprietà dell’Associazione;
Il Socio
è personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno
causato alle attrezzature dell'Associazione e ad ogni altro Socio. In caso di
dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Il
Consiglio Direttivo, per motivi di serenità ed al fine di evitare polemiche e
contrasti, può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri, l’esclusione
del Socio con la motivazione generica di “incompatibilità”.
Le deliberazioni
prese in materia di sospensione e di esclusione devono essere comunicate per iscritto
ai soci destinatari. Contro il provvedimento di sospensione o esclusione, è
ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, sul quale
delibera, in via definitiva, la prima Assemblea dei soci. La decisione adottata
è inappellabile e definitiva. L’esclusione diventa operante dalla annotazione
sul libro dei soci. Il mancato versamento della quota associativa annuale nei
tempi previsti comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di
alcuna formalità.
Articolo 8 -La
quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno
economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, in alcun modo titolo di
proprietà o di partecipazione a proventi e/o patrimonio dell’Associazione. La
quota sociale non è, in nessun caso, rimborsabile o trasmissibile. La perdita,
per qualsiasi causa, della qualifica di socio non da diritto alla restituzione
del contributo associativo annuale versato.
TITOLO IV: Risorse
economiche - Fondo Comune
Articolo 9- Il patrimonio sociale dell’Associazione
è indivisibile ed è costituito da:
a) beni mobili ed immobili, di
qualsiasi natura, di proprietà dell’Associazione;
b) contributi, erogazioni liberali,
donazioni e lasciti diversi;
c) fondo di riserva costituito con
le eccedenze degli esercizi precedenti.
Sono
fonti di finanziamento e risorse economiche dell’Associazione:
a) le quote d’iscrizione, le quote
sociali e il tesseramento, i contributi volontari dei Soci;
b) i proventi derivanti dalla
gestione del patrimonio;
c) i proventi derivanti dalla
gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti inerenti l’oggetto
sociale;
d) le entrate derivanti da
prestazioni di servizi convenzionati;
e) i proventi delle cessioni di
beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria
e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) le erogazioni liberali degli
associati e dei terzi;
g) le entrate derivanti da
iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
h) le entrate derivanti da raccolte
pubbliche e occasionali di fondi e da tutte quelle entrate compatibili con le
finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
i) le
entrate per liberalità, convenzioni e finanziamenti provenienti da parte di
enti pubblici ed organismi privati ed i contributi a qualsiasi titolo ottenuti
compatibili con gli scopi sociali dell’Associazione.
TITOLO
V: Esercizio sociale - Rendiconto economico
Articolo 10 - L’esercizio sociale decorre dal
1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Di esso va redatto, a cura del
Consiglio Direttivo, un rendiconto economico e finanziario che deve essere
presentato all’Assemblea dei soci entro il giorno 30 aprile dell’anno
successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata
necessita o impedimento. Il rendiconto economico e finanziario dovrà
evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi dell’esercizio, nonché la
consistenza finanziaria e le poste che consentano di determinare la competenza
dell’esercizio e il patrimonio dell’Associazione.
L’eventuale residuo attivo di
ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva ed il rimanente sarà
tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi sociali, per nuovi
impianti e attrezzature e, comunque, per le attività istituzionali
statutariamente previste. Gli utili di gestione non possono in nessun caso
essere ripartiti tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.
TITOLO VI: Organi
dell’Associazione
Articolo 11
- Sono organi dell’Associazione:
a)
l’Assemblea dei soci;
b) il
Consiglio Direttivo;
c) il
Presidente.
Tutte le
cariche sociali sono elettive. Ai componenti degli organi sociali non è dovuto
nessun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento
delle attività connesse alla carica istituzionale e, comunque, delle eventuali
spese sostenute e regolarmente documentate.
Assemblea dei soci
Articolo 12 - L’Assemblea dei soci, composta
da tutti gli associati, è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed
è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano
dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio
Direttivo.
Articolo 13 - L’Assemblea ordinaria delibera su
tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua
competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla
sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In
particolare, sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) elezione del Consiglio
Direttivo;
b) approvazione del rendiconto
economico e finanziario;
c) approvazione dei programmi delle
attività sociali da svolgere;
d) approvazione di eventuali
regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
e) deliberazione sul provvedimento
di sospensione o di esclusione dei soci;
f) deliberazione su tutte le
questioni attinenti la gestione sociale.
Articolo 14 - L’Assemblea, di norma, è
considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche
delle Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione con la nomina di un
liquidatore.
Articolo 15 - La convocazione dell’Assemblea
viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata
mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno cinque giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del
giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della
eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un’ora dalla prima convocazione. L’avviso di
convocazione, inoltre, potrà anche essere inviato ad ogni socio, tramite
l’utilizzo di idoneo mezzo di comunicazione: posta tradizionale, e-mail, fax,
sms, etc.. In caso di inottemperanza alle formalità suddette, l’Assemblea si
reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti i soci. Verificandosi
tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà, pero, opporsi alla discussione
degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
L’assemblea ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi
alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico
e finanziario. L’assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il
Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto
con indicazione delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati.
In quest’ultimo caso, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla
data di richiesta. In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti almeno la metà
più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione
l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti. Nelle
assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il
versamento della quota associativa alla data della convocazione dell’Assemblea.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un
voto. In Assemblea non sono ammesse deleghe. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
delibera a maggioranza semplice dei soci presenti sia in prima che in seconda convocazione,
salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole
dei tre quarti degli associati. La parità di voti comporta la reiezione della
proposta.
Articolo 16 - L’Assemblea è presieduta dal
Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla
persona designata dall’Assemblea stessa. Le votazioni possono avvenire per
alzata di mano oppure a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un
decimo dei soci presenti con diritto di voto. L’elezione degli organi sociali
potrà avvenire anche per acclamazione. Le deliberazioni dell’Assemblea devono
constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che dovrà
essere annotato sul relativo registro a pagine precedentemente numerate e
siglate dagli stessi.
Articolo 17 - Il Consiglio Direttivo è
l’organo esecutivo, a cui è demandata la direzione disciplinare, economica ed
amministrativa dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea
dei soci ed è composto da un minimo di 3 membri eletti fra gli associati. I componenti
del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il
Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente
ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le
volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta
domanda da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta con
comunicazione scritta da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni
sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le votazioni
sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. I membri
del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le
riunioni. L’assenza ingiustificata di un membro a tre sedute consecutive ne
comporta la decadenza di diritto. I verbali di ogni adunanza del Consiglio
Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi
ha presieduto l’adunanza, sono annotati sul relativo registro a pagine precedentemente
numerate e siglate dagli stessi dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo
è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. In
particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) curare l’esecuzione delle
delibere dell’Assemblea;
b) redigere il rendiconto economico
e finanziario;
c) predisporre gli eventuali
regolamenti interni;
d) formulare i programmi di
attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
e) organizzare tutte le attività e
le manifestazioni inerenti gli scopi sociali;
f) decidere le modalità di
partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni
ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente
Statuto;
g) curare la gestione di tutti i
beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione o ad essa affidati;
h) nominare ed assumere i
dipendenti e gli impiegati occorrenti al buon andamento
dell’Associazione,
stabilendone la retribuzione nel rispetto delle leggi vigenti;
i) stipulare tutti gli atti e
contratti inerenti all’attività sociale;
j) nominare i responsabili delle
commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’associazione,
avvalendosi anche di terzi in grado, per competenze specifiche, di contribuire
alla realizzazione di specifici programmi;
k) compiere tutti gli atti e le
operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano
spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quote d’iscrizione
e delle quote sociali (tesseramento annuale);
l) vigilare sul buon andamento di
tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
m) deliberare sull’ammissione dei
nuovi soci;
n) deliberare sulle dimissioni dei
soci;
o) deliberare in materia di azioni
disciplinari nei confronti dei soci.
In caso di
assoluta necessita ed urgenza, il Consiglio Direttivo può deliberare anche su argomenti
riservati all’Assemblea dei soci, salvo a sottoporre per la ratifica le
relative deliberazioni alla successiva riunione dell’Assemblea stessa. Il Consiglio
Direttivo, inoltre, può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni, ad uno
dei suoi membri, che, in tal caso, assumerà la veste di Consigliere Delegato.
Ogni Consigliere Delegato può avere una o più deleghe nonché ricoprire uno o
più incarichi contemporaneamente.
Articolo 18 - In caso di mancanza di uno o più
componenti, come pure in caso di decadenza della carica dovuta ad assenze
ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede
a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo
delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero
Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente
successiva. Il Consigliere subentrante rimane in carica sino alla scadenza del
mandato dell’attuale Consiglio Direttivo. Nell’impossibilità di attuare tale
modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla
successiva Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro
dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Articolo 19 - Il Presidente ha la
rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Il Presidente, eletto dal
Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea
dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio
Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di
iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il
Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. Sono, inoltre,
compiti del Presidente tutte le funzioni a lui demandate dal Consiglio Direttivo
o da regolamenti interni.
Il
Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in
caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei
provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. Il Presidente
può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura
generale o speciale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue
mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al
Vice Presidente convocare entro 10 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione
del nuovo Presidente.
Articolo 20 - Il Presidente è coadiuvato dal
Segretario, al quale è demandato il compito di curare ogni aspetto
amministrativo dell’Associazione e provvedere al normale funzionamento degli
Uffici. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea dei Soci e li firma con il Presidente. Il Presidente ed il
Segretario sono responsabili della tenuta dei registri dei verbali.
Articolo 21 - Il Tesoriere, nominato dal
Presidente, cura la riscossione delle entrate e l’effettuazione dei pagamenti a
qualsiasi titolo e natura a lui demandati, coadiuva il Presidente nella
predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo e cura ogni aspetto
economico e finanziario dell’Associazione. Il Tesoriere è depositario e
responsabile degli atti contabili.
Articolo 22 - Oltre alla regolare tenuta dei
libri sociali (Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere
assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività
dell’Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economici e finanziari.
Tutti i documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere
messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia
dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
TITOLO
VII: Scioglimento dell’Associazione
Articolo 23 - Lo scioglimento dell’Associazione
deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di
scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i
non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed
estingua le obbligazioni in essere. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento
dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale
residuo dell’Associazione, che dovrà essere devoluto ad altre Associazioni che
perseguano finalità analoghe oppure ai fini di utilità sociale, fatta salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
Norma finale
Articolo 24 - Per quanto non espressamente
contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del
Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Ascea, 12
febbraio 2015
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