Lo Statuto.

DATA DI NASCITA UFFICIALE 12 febbraio 2015

PRIMA ESCURSIONE ORGANIZZATA DA "ELEA OUTDOOR" 25 APRILE 2015 " IL CRINALE DEGLI DEI" ELEA-VELIA
“ELEA OUTDOOR
TITOLO I: Denominazione - Sede – Durata
Articolo 1 - Ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383 e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l’associazione di promozione sociale denominata “Elea Outdoor”. L’Associazione ha sede legale in Marina di Ascea  alla via A. Diaz n° 6. Essa potrà variare la propria sede senza dover modificare il presente statuto ed, inoltre, potrà nei modo e termini di legge, istituire sedi secondarie, amministrative, operative, succursali e filiali. L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.
TITOLO II: Scopo - Finalità
Articolo 2 - L’Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. L’Associazione persegue finalità di utilità generale volte alla valorizzazione del patrimonio culturale, sociale, storico e ambientale del territorio
In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività:
a) promuovere attività culturali e sportive e in ambiente naturale nelle sue diverse forme espressive e attive ed in particolare: Escursionismo, Camminate, Trekking, Canottaggio , Orienteering , Cicloturismo, Mountain Bike, Vela e sport nautici, Nordic Walking, Pesca sportiva, Snorkeling, Nuoto in acque libere, Beach Volley e tutte quelle discipline attive e culturali da esercitarsi a diretto contatto con la natura;
b) promuovere la socialità e la cultura attraverso la valorizzazione e promozione del territorio nelle sue diverse forme : popolare, educativa, formativa, informativa, sportiva, di spettacolo, di utilità sociale, ricreativa e turistica;
c) organizzare servizi, corsi d’informazione e formazione per iniziative atte al contributo e crescita culturale e civile dei propri soci garantendo pari opportunità tra uomo e donna.
d) favorire la conoscenza in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali e sociali, ricreative e formative.
e) promuovere e favorire iniziative contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione o di solitudine che riguardano la persona.
L’Associazione potrà aderire o affiliarsi ad altre Associazioni, Federazioni, Enti ed Organismi nazionali ed internazionali con finalità analoghe alle proprie. Essa potrà svolgere, in genere, tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone, anche in collaborazione o in convenzione con Enti Pubblici, Istituzioni, altre associazioni, scuole e altro, nonché ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo compatibilmente con gli scopi della stessa. L’Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento delle finalità istituzionali. In casi di particolare necessità, inoltre, l’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
TITOLO III: I Soci
Articolo 3 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti, non aventi scopo di lucro, che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle. L’Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi, ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Articolo 4 - Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad accettare l’atto costitutivo, lo statuto, eventuali regolamenti interni, nonché le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci. Sull’accoglimento della domanda di ammissione a socio delibera il Consiglio Direttivo. L’eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivata e comunicata all’aspirante socio, che ha la facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla comunicazione, ricorso all’Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in via definitiva nella sua prima convocazione ordinaria. In caso di accoglimento della domanda di ammissione, previo versamento della quota d’iscrizione e della quota associativa, verrà effettuata l’iscrizione nel libro dei soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. Al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale. È fatto espresso divieto di associare temporaneamente.
Articolo 5 - Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, riceveranno una tessera sociale che costituisce il documento giustificativo per il godimento dei diritti sociali. La qualifica di socio dà diritto:
a) a frequentare i locali dell’Associazione o, in alternativa, quelli ove siano organizzate attività istituzionali;
b) a partecipare alla vita associativa e a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dall’Associazione;
c) a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
d) a discutere ed approvare il rendiconto di gestione annuale;
e) ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi sociali.
Articolo 6 - I Soci sono tenuti:
a) all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
b) a contribuire con costanza operativa, intellettuale, materiale ed economica, al
raggiungimento degli scopi sociali dell’Associazione;
c) al versamento della quota d’iscrizione e del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività;
d) ad integrare, qualora necessario, la cassa sociale, attraverso versamenti di quote straordinarie per eventi straordinari;
e) a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali dell’Associazione.
Articolo 7 - La qualifica di Socio si perde:
a) per recesso;
b) per esclusione;
c) per mancato versamento della quota associativa annuale;
d) per causa di morte;
e) per estinzione della persona giuridica o Ente.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale. La perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro dei soci. Il Consiglio Direttivo potrà intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante richiamo verbale e/o scritto, sospensione temporanea ed esclusione.
Le azioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) che, in qualsiasi momento, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali,
all’Associazione;
d) che, durante le Assemblee, si renda promotore direttamente e/o indirettamente di gravi disordini;
e) che si renda indesiderabile all’Associazione a causa di comportamenti scorretti ripetuti;
f) che si appropri indebitamente dei fondi sociali, atti, documenti o di quant’altro di proprietà dell’Associazione;
Il Socio è personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'Associazione e ad ogni altro Socio. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Il Consiglio Direttivo, per motivi di serenità ed al fine di evitare polemiche e contrasti, può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri, l’esclusione del Socio con la motivazione generica di “incompatibilità”.
Le deliberazioni prese in materia di sospensione e di esclusione devono essere comunicate per iscritto ai soci destinatari. Contro il provvedimento di sospensione o esclusione, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, sul quale delibera, in via definitiva, la prima Assemblea dei soci. La decisione adottata è inappellabile e definitiva. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro dei soci. Il mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
Articolo 8 -La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e/o patrimonio dell’Associazione. La quota sociale non è, in nessun caso, rimborsabile o trasmissibile. La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di socio non da diritto alla restituzione del contributo associativo annuale versato.
TITOLO IV: Risorse economiche - Fondo Comune
Articolo 9- Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
a) beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, di proprietà dell’Associazione;
b) contributi, erogazioni liberali, donazioni e lasciti diversi;
c) fondo di riserva costituito con le eccedenze degli esercizi precedenti.
Sono fonti di finanziamento e risorse economiche dell’Associazione:
a) le quote d’iscrizione, le quote sociali e il tesseramento, i contributi volontari dei Soci;
b) i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
c) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti inerenti l’oggetto sociale;
d) le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) le erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
g) le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
h) le entrate derivanti da raccolte pubbliche e occasionali di fondi e da tutte quelle entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
i) le entrate per liberalità, convenzioni e finanziamenti provenienti da parte di enti pubblici ed organismi privati ed i contributi a qualsiasi titolo ottenuti compatibili con gli scopi sociali dell’Associazione.
TITOLO V: Esercizio sociale - Rendiconto economico
Articolo 10 - L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Di esso va redatto, a cura del Consiglio Direttivo, un rendiconto economico e finanziario che deve essere presentato all’Assemblea dei soci entro il giorno 30 aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessita o impedimento. Il rendiconto economico e finanziario dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi dell’esercizio, nonché la consistenza finanziaria e le poste che consentano di determinare la competenza dell’esercizio e il patrimonio dell’Associazione.
L’eventuale residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi sociali, per nuovi impianti e attrezzature e, comunque, per le attività istituzionali statutariamente previste. Gli utili di gestione non possono in nessun caso essere ripartiti tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.
TITOLO VI: Organi dell’Associazione
Articolo 11 - Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Tutte le cariche sociali sono elettive. Ai componenti degli organi sociali non è dovuto nessun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività connesse alla carica istituzionale e, comunque, delle eventuali spese sostenute e regolarmente documentate.
Assemblea dei soci
Articolo 12 - L’Assemblea dei soci, composta da tutti gli associati, è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Articolo 13 - L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare, sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) elezione del Consiglio Direttivo;
b) approvazione del rendiconto economico e finanziario;
c) approvazione dei programmi delle attività sociali da svolgere;
d) approvazione di eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
e) deliberazione sul provvedimento di sospensione o di esclusione dei soci;
f) deliberazione su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
Articolo 14 - L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche delle Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione con la nomina di un liquidatore.
Articolo 15 - La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno cinque giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un’ora dalla prima convocazione. L’avviso di convocazione, inoltre, potrà anche essere inviato ad ogni socio, tramite l’utilizzo di idoneo mezzo di comunicazione: posta tradizionale, e-mail, fax, sms, etc.. In caso di inottemperanza alle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti i soci. Verificandosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà, pero, opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L’assemblea ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di richiesta. In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa alla data della convocazione dell’Assemblea. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. In Assemblea non sono ammesse deleghe. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Articolo 16 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano oppure a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci presenti con diritto di voto. L’elezione degli organi sociali potrà avvenire anche per acclamazione. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere annotato sul relativo registro a pagine precedentemente numerate e siglate dagli stessi.
Articolo 17 - Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo, a cui è demandata la direzione disciplinare, economica ed amministrativa dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 3 membri eletti fra gli associati. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta con comunicazione scritta da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. L’assenza ingiustificata di un membro a tre sedute consecutive ne comporta la decadenza di diritto. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, sono annotati sul relativo registro a pagine precedentemente numerate e siglate dagli stessi dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
e) organizzare tutte le attività e le manifestazioni inerenti gli scopi sociali;
f) decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
g) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione o ad essa affidati;
h) nominare ed assumere i dipendenti e gli impiegati occorrenti al buon andamento
dell’Associazione, stabilendone la retribuzione nel rispetto delle leggi vigenti;
i) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
j) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’associazione, avvalendosi anche di terzi in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi;
k) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quote d’iscrizione e delle quote sociali (tesseramento annuale);
l) vigilare sul buon andamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
m) deliberare sull’ammissione dei nuovi soci;
n) deliberare sulle dimissioni dei soci;
o) deliberare in materia di azioni disciplinari nei confronti dei soci.
In caso di assoluta necessita ed urgenza, il Consiglio Direttivo può deliberare anche su argomenti riservati all’Assemblea dei soci, salvo a sottoporre per la ratifica le relative deliberazioni alla successiva riunione dell’Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo, inoltre, può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni, ad uno dei suoi membri, che, in tal caso, assumerà la veste di Consigliere Delegato. Ogni Consigliere Delegato può avere una o più deleghe nonché ricoprire uno o più incarichi contemporaneamente.
Articolo 18 - In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza della carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva. Il Consigliere subentrante rimane in carica sino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio Direttivo. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Articolo 19 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. Sono, inoltre, compiti del Presidente tutte le funzioni a lui demandate dal Consiglio Direttivo o da regolamenti interni.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Articolo 20 - Il Presidente è coadiuvato dal Segretario, al quale è demandato il compito di curare ogni aspetto amministrativo dell’Associazione e provvedere al normale funzionamento degli Uffici. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci e li firma con il Presidente. Il Presidente ed il Segretario sono responsabili della tenuta dei registri dei verbali.
Articolo 21 - Il Tesoriere, nominato dal Presidente, cura la riscossione delle entrate e l’effettuazione dei pagamenti a qualsiasi titolo e natura a lui demandati, coadiuva il Presidente nella predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo e cura ogni aspetto economico e finanziario dell’Associazione. Il Tesoriere è depositario e responsabile degli atti contabili.
Articolo 22 - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economici e finanziari. Tutti i documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
TITOLO VII: Scioglimento dell’Associazione
Articolo 23 - Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo dell’Associazione, che dovrà essere devoluto ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure ai fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Norma finale
Articolo 24 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Ascea, 12 febbraio 2015

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