STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “ELEA OUTDOOR APS”
Art. 1
Costituzione, denominazione, sede
e durata
È costituita, ai sensi del Codice civile e del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come “Codice del
Terzo settore” o “CTS”) e successive modifiche, l’associazione denominata “ELEA
OUTDOOR”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
Una volta acquisita la qualifica di associazione
di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l’acronimo
APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell’Associazione
diventerà quindi “ELEA OUTDOOR APS” oppure “ELEA OUTDOOR associazione di
promozione sociale” e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti
sussisteranno, utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale”
o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al
pubblico.
L’associazione ha sede legale in Marina di Ascea
(SA) alla Via A. Diaz n. 6. Il trasferimento della sede all'interno del comune
non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici
competenti.
L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi
secondarie, in Italia e all’estero.
L’associazione ha durata illimitata.
Il Consiglio direttivo delibera l’eventuale
regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti
organizzativi più particolari.
Art. 2
Scopo, finalità e attività
L'Associazione, con organizzazione e struttura
democratica, non ha scopo di lucro e persegue finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente
in favore dei propri
associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse
generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia
e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai
sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 - di cui all’art. 5, comma 1, lettera
e del Codice del Terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- di cui all’art. 5, comma 1, lettera i del Codice del Terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività sportive
dilettantistiche - di cui all’art. 5, comma 1, lettera t del Codice del Terzo
settore;
- organizzazione e gestione di attività turistiche
di interesse sociale, culturale o religioso - di cui all’art. 5, comma 1,
lettera k del Codice del Terzo settore;
- promozione della cultura della legalità, della
pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata - di cui
all’art. 5, comma 1, lettera v del Codice del Terzo settore;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o
di beni confiscati alla criminalità organizzata - di cui all’art. 5, comma 1,
lettera z del Codice del Terzo settore.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le
azioni si concretizzeranno mediante la realizzazione delle seguenti attività:
-
organizzare a promuovere attività culturali e
sportive, anche in ambiente naturale, attraverso iniziative ed attività di
escursionismo, passeggiate all’aperto, trekking, canottaggio, orienteering,
cicloturismo e mountain bike, vela e sport nautici, nordic walking, pesca
sportiva, snorkeling, nuoto in acque libere, beach volley ed ogni altra
disciplina attiva di rilievo anche culturale da esercitarsi a contatto diretto
con la natura;
-
promuovere, organizzare e gestire attività che,
attraverso la valorizzazione e promozione delle culture e tradizioni popolari,
formative, informative, ricreative, turistiche, sportive e dello spettacolo, di
utilità sociale ed educative, siano in grado di realizzare una adeguata
promozione della socialità e della cultura;
-
organizzare e gestire servizi e corsi di
informazione e formazione per la crescita culturale e civile nel rispetto della
parità di genere;
-
promuovere iniziative di diffusione delle
esperienze culturali, sociali, ricreative e formative;
-
promuovere iniziative dirette al contrasto di ogni
forma di ignoranza, intolleranza, violenza, censura, ingiustizia,
discriminazione, razzismo, emarginazione e contrasto alla solitudine;
- riqualificare beni o terreni pubblici inutilizzati attraverso l’attuazione delle finalità sociali.
Per l’attività di interesse generale prestata l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6
del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale,
secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti
definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà
successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi -
attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura
non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse
generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei
rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’associazione può inoltre esercitare, in via
meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per
autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e
fiscali vigenti.
Art. 3
Soci
I
diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme
versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e
trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano
cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio
della stessa.
Possono
aderire all’associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo
settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che
intendono partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, con le
loro competenze e conoscenze, portando interessi omogenei a
condizione che il numero delle persone giuridiche non sia
superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione
sociale.
Le
modalità di partecipazione dei soci minorenni sarà prevista in apposito
Regolamento.
Il
numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al
minimo stabilito dal CTS.
Art. 4 Diritti dei soci
I
soci hanno il diritto di:
-
eleggere gli
organi associativi e di essere eletti negli stessi;
-
essere informati
sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
-
frequentare i
locali dell’associazione;
-
partecipare a
tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
-
concorrere
all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
-
essere rimborsati
dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
-
prendere atto
dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e
consultare i libri sociali;
Le
modalità e procedure per l’esercizio di tali diritti saranno eventualmente
stabilite da Regolamenti generali e/o dalle delibere del Consiglio direttivo.
Art. 5 Obblighi dei soci
I
soci hanno l’obbligo di:
-
rispettare il
presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
-
tenere un
comportamento conforme alle finalità perseguite dall’Associazione;
-
svolgere la
propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, senza fini di
lucro, anche indiretto;
-
versare la quota
associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini
annualmente stabiliti dall’Assemblea;
Art. 6 Adesione
La
richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un
apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare
integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi
alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il
Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,
coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte,
entro 60 giorni.
La
deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata,
a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
Il
Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto
della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.
Qualora
la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60
giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla
domanda si pronunci l’Organo di garanzia o, in mancanza, l’Organo di controllo,
o, mancando anche questo, l’assemblea dei soci nella prima riunione utile.
Art. 7 Perdita della qualifica di socio
Il socio che contravviene gravemente agli obblighi
previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle
deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali
all’associazione, e nei seguenti altri casi:
- morosità;
- violazione delle disposizioni del presente
statuto,
- attività in contrasto con le finalità statutarie e
con le deliberazioni degli organi sociali;
- attività che arrechino gravi danni morali
materiali all’Associazione;
- persistente mancata partecipazione dell’associato
alla vita associativa,
può essere escluso dall’associazione con
deliberazione dell’assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato
le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà
essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie
controdeduzioni.
Il socio può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve
comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio
direttivo.
La
dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché
sia presentata almeno tre mesi prima.
La
qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale
nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.
Il
socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione,
impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all’Organo di garanzia o,
in mancanza, all’Organo di controllo, o, mancando anche questo, all’Assemblea
dei soci che deve essere appositamente convocata
entro 30 giorni dal ricorso.
Art. 8
Organi
sociali
1. Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei garanti (organo facoltativo);
- l’Organo di controllo (organo facoltativo), che va
obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30
del Codice del terzo settore;
- l’Organo di revisione (organo facoltativo), che va
obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31
del Codice del terzo settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad
eccezione dei membri dell’organo di controllo che siano in possesso dei
requisiti di cui all’art.2397, comma 2, del Codice civile, non può essere
attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della
funzione.
3. L’elezione degli organi dell’Associazione non
può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di
massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
4. La durata degli organi sociali è di tre anni.
5. I componenti degli organi sociali che
subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della
carica dell’organo nel quale sono subentrati.
Art. 9
Assemblea
1. L’Assemblea è l’organo sovrano
dell’Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi in
regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure
previste per le adesioni ed i rinnovi.
Delibera su tutte le attività
dell’associazione, in particolare:
-
nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente e
i componenti degli altri organi sociali;
-
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti;
-
approva i bilanci;
-
delibera sulla responsabilità dei componenti degli
organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
-
delibera sull’esclusione degli associati:
-
delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo
o dello statuto;
-
approva l'eventuale regolamento dei lavori
assembleari;
-
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la
fusione o la scissione dell'associazione;
-
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla
legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per
delega, ad un voto.
3. Ogni socio può intervenire personalmente in
Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale
deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e
del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
Alle sedute dell’Assemblea possono partecipare,
senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.
4. L’Assemblea è convocata dal Presidente
dell’Associazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di
esercizio e può essere, inoltre, convocata:
a)
ogni volta che il Presidente ne ravveda la
necessità;
b)
su richiesta motivata della maggioranza dei
membri del Consiglio direttivo;
c)
su richiesta motivata ed indirizzata al
Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.
Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente
deve provvedere immediatamente alla convocazione dell’assemblea che deve
svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non
vi provveda, l’Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e
senza ritardo alla convocazione dell’assemblea.
5. L’Assemblea è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il
pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle
deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non
hanno diritto di voto.
Per
le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la
trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre
quarti dei soci aventi diritto.
Art. 10
Consiglio
direttivo
1. Il Consiglio direttivo è l’organo di
amministrazione dell’Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli
indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla
quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
È formato da un numero di componenti, compreso tra
tre e sette, nominati dall’Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.
L’Assemblea convocata per la nomina del Consiglio
direttivo indica anche il numero dei componenti.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le
persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti
associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di
ineleggibilità e di decadenza.
2. Il Consiglio direttivo è validamente
costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
3. Rientra nella sfera di competenza del
Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza
esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di
questo organo:
-
eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
-
formulare i programmi di attività associativa
sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
-
predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale
Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie
previste nell’art.
14 del CTS;
-
predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea
per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
-
deliberare l’ammissione degli associati;
-
deliberare le azioni disciplinari nei confronti
degli associati;
-
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività
associative;
-
curare la gestione di tutti i beni mobili e
immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli
amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo
settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. Il Consiglio
direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà
il Presidente ed avrà i seguenti compiti:
- tenuta ed aggiornamento dei registri degli
aderenti;
- disbrigo della corrispondenza;
- redazione e conservazione dei verbali della
riunione dell’Assemblea e del Comitato Direttivo;
- Predisposizione dello schema del progetto di
bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di
ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro
il mese di marzo;
- tenuta dei registri e della contabilità
dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con
indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese
in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.
Art. 11
Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente
l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di
terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la
impegnano verso l’esterno.
E’ eletto dall’Assemblea tra i soci, a maggioranza
dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.
Dura in carica per lo stesso periodo di tempo
durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per
scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi,
decisa dall’Assemblea con il voto della maggioranza dei componenti.
La decadenza del Presidente comporta la decadenza
dell’intero Consiglio direttivo.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato
del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo degli
organi sociali.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il
Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle
direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all’attività compiuta.
In caso di necessità e di urgenza, può assumere
nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria
del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile
successiva all’assunzione dei medesimi.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in
ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest’ultimo sia impossibilitato
all’esercizio delle proprie funzioni, La sua firma fa piena prova dell’assenza
o dell’impedimento del Presidente.
Art. 12
Collegio
dei garanti
L’Assemblea può stabilire di eleggere il Collegio
dei garanti, organo facoltativo (composto da tre o cinque membri o anche
monocratico) di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna,
che interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti
sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie
insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi
sociali.
I componenti del Collegio dei garanti eleggono al
loro interno un Presidente; non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma
solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo
le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.
La carica di membro del Collegio è incompatibile
con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.
Art. 13
Organo
di controllo
L’Organo di controllo, anche monocratico, è
nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30, commi 2 - 3 - 4, del
CTS.
I componenti dell’Organo di controllo possono
essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l’art. 2399 del Codice civile e
devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397
del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono
essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Il numero dei componenti verrà determinato
dall’assemblea convocata per la sua nomina.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della
Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1,
art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di
controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita
inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio
sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il
bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in
qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
La carica di membro dell’Organo di controllo è
incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.
Art. 14
Revisione
legale dei conti
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo
contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art.
31 del CTS, l’associazione
deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale
iscritti nell'apposito registro.
Art. 15
Patrimonio
Art. 16
Divieto
di distribuzione degli utili
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche
in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del CTS. nonché
l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,
rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento
dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità
previste.
Art. 17
Risorse
economiche
L’associazione può trarre le risorse economiche,
necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da
fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati,
donazioni e lasciti testamentari, contributi dell’Unione
europea e di organismi internazionali,
rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi
dalla cessione di beni e servizi agli associati ed ai terzi anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana, agricola
svolta in maniera ausiliare e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali, entrate derivanti da iniziative di promozione
finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché dalle attività diverse da quelle di
interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Art. 18
Bilancio
di esercizio
L’associazione deve redigere il bilancio di
esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene
approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si
riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere
secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda
dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al
rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 19
Bilancio
sociale e informativa sociale
Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le
entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui,
l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito
internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo
attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate siano superiori ad un milione di euro l’anno, l’associazione dovrà
redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro
unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.
L’associazione deve tenere i
seguenti libri:
- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio
direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non
occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura
del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni, Consiglio direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
-
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se
costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri
organi associativi, se costituiti, tenuti a cura
dell’organo cui si riferiscono.
I soci hanno diritto di
esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal
Consiglio direttivo.
Art. 21 Volontari
I
volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite
dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune,
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La
loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività
dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai
volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo;
sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le
spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto
previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La
qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
l'associazione.
L’Associazione
iscriverà i volontari in un apposito registro.
I
soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per
malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi
dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 22 Lavoratori
L’associazione può assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,
anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo
17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento
dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni
caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore
al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del
numero degli associati.
Art. 23
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
residuo
L’Assemblea
provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i
propri associati.
Art. 24
Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal
presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni
degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del
03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e dalle successive modifiche ed
integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia
oltre che dai principi generali dell’ordinamento giuridico, purché compatibili.
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